La documentazione ipocatastale di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c., deve essere depositata entro il termine di 45 gg., decorrente dalla data di notificazione del pignoramento

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La documentazione ipocatastale di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c. deve essere depositata entro il termine di 45 gg., decorrente dalla data di esecuzione del pignoramento (data coincidente con la sua notificazione al debitore) e non già dal deposito dell’istanza di vendita.
Assolutamente dirimente, sul punto, risulta il raffronto tra l’attuale versione dell’art. 567, co. II, c.p.c. (“Il creditore  che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall’art. 497 c.p.c…..“) e quella antecedente alla riforma Cartabia.
Il testo previgente era infatti così congegnato: “Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
Quindi, l’antecedente versione espressamente indicava, quale dies a quo, la data del deposito della richiesta di vendita.
Ciò autorizza a concludere  che se il legislatore della riforma Cartabia avesse voluto far decorrere il termine in esame, non già dalla data del pignoramento, bensì da quella del deposito dell’istanza di vendita, lo avrebbe espressamente specificato (ubi lex voluit dixit).
Si può ancora osservare che se il legislatore avesse inteso circoscrivere la portata del riferimento all’art. 497 c.p.c. al solo dato numerico ivi contemplato, senza volerne altresì ancorare la decorrenza alla data di notifica del pignoramento, non avrebbe scomodato l’art. 497 c.p.c.
Egli, in tal caso, si sarebbe infatti limitato a dire, sic et simpliciter, che il termine per il deposito è di gg. 45 (segnatamente: anziché “ il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, nel termine di cui all’art. 497 c.p.c..…”, avrebbe detto “il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare nel termine di 45 gg….”): e allora sì che il dies a quo lo si sarebbe potuto ritenere coincidente con quello del deposito dell’istanza di vendita (come, del resto, pacificamente accadeva ante riforma Cartabia)
Viceversa, il concentrare entrambi gli adempimenti (deposito dell’istanza di vendita e deposito della documentazione ipocatastale) entro un’unica scadenza, coincidente con quella prevista dall’art. 497 c.p.c., rispecchia l’esigenza di razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, sottesa alla riforma Cartabia.
Il propugnato approccio ermeneutico costituisce il necessario precipitato della intentio legis, giacchè nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (comma 39), si legge che la modifica dell’art. 567 c.p.c. “è destinata ad incidere sul “fattore tempo” del processo di espropriazione forzata. In virtù del richiamato criterio di delega si sono pertanto ridotti i termini per il deposito della documentazione di cui all’articolo 567, 2° comma, c.p.c. e per l’eventuale proroga”.
Ma v’è di più: la medesima Relazione prevedeva che “Benché il termine per il deposito dell’istanza di vendita e quello per il deposito della documentazione ipocatastale coincidano, deve escludersi che, in virtù (del)la nuova formulazione della norma, da un lato, debba necessariamente depositarsi la documentazione unitamente all’istanza di vendita e, dall’altro, che il deposito della suddetta documentazione possa precedere l’istanza di vendita”.
Detto altrimenti,  e tirando le fila del ragionamento fin  qui svolto: la documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c. non deve necessariamente essere depositata insieme all’istanza di vendita, purché il suo deposito ( contestuale e/o successivo all’istanza) avvenga entro 45 giorni dal compimento del pignoramento.

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