Correzione di errore materiale o revocazione? Nel dubbio, optare, prudenzialmente, per la revocazione

Ricorso per Cassazione

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La previsione, contenuta nell’art. 391bis cpc, sia della correzione degli errori materiali, sia della revocazione per errore di fatto, non autorizza la commistione delle due figure, essendo, queste, ancorate a diversi presupposti.
La correzione, infatti, presuppone la giustezza della decisione, nonostante l’erroneità dei dati documentali in essa profusi, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone un errore decisorio scaturente ,direttamente e univocamente, da una percezione viziata.
Il precipitato di tale netta distinzione è che la richiesta di correzione di errore materiale non potrà giammai convertirsi in richiesta di revocazione.
Detto altrimenti: se l’errore ha attinto la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale (recte: il processo di formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione) ricorre un’ipotesi di correzione, mentre se esso concerne la formazione di quella volontà, si versa in ambito di revocazione.
Fondamentale corollario di questa distinzione è che, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione (giacchè quest’ultimo implica l’erroneità del deciso per effetto di un’errata percezione delle risultanze di fatto, con conseguente indispensabilità di un rimedio impugnatorio), non vale il contrario, e ciò proprio perché la correzione di errore materiale implica l’esattezza della decisione, malgrado l’erroneità dell’indicazione dei dati documentali.
Ne deriva che se si optasse per il procedimento di correzione e tale scelta si dovesse rivelare sbagliata, non potrebbe poi accorrere in soccorso il rimedio della revocazione, giacchè, molto probabilmente, risulterà decorso, medio tempore, il pertinente  termine di impugnazione.
Quindi se (malgrado la precisa e netta differenza dei rispettivi presupposti) si continui a dubitare se la sentenza di cassazione possa essere emendata in sede di correzione o sia invece necessario impugnarla per revocazione, è preferibile, prudenzialmente, coltivare quest’ultima soluzione.
L’unica (e sicuramente accettabile) controindicazione è che mentre il procedimento di correzione è esente da spese, ciò non vale per il procedimento di revocazione: quindi, se la revocazione dovesse essere convertita in correzione di errore materiale, i costi connessi all’instaurazione del giudizio revocatorio rimarrebbero a carico del ricorrente, giacchè in ambito di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, difettando la soccombenza (ex permultis, Cass. n. 10563/22).

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