Deduzione in cassazione del vizio di interpretazione della domanda

Ricorso per Cassazione

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La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda rappresenta attività pacificamente riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione soltanto laddove:

a) ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

b) comporti un vizio del ragionamento logico-decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’ 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, la censura va proposta in relazione al vizio di error in judicando, in base all’ 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

d) quando si traduca in un errore che coinvolge la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, la censura va proposta limiti consentiti dall’ 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ciò assodato, giova soggiungere, per completezza d’esposizione, come, sebbene il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguardi il petitum, “il quale va determinato in relazione a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata (bene della vita che l’attore intende conseguire ed eccezioni in proposito eventualmente sollevate dal convenuto” (Cass. civ., sez. II, 04/11/2021, n.31638), nondimeno il limite che ne discende per il giudice, che non può perciò andare ultra petita et alligata partium, non sia disgiungibile dal dovere che compete ad esso di decidere la domanda, in applicazione del principio iura novit curia.

Ne consegue che, fermo il vincolo della domanda come delle eccezioni, che interdice al giudice di mutare i fatti costitutivi della pretesa così come i fatti estintivi di essa, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato “non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti”, nè alla facoltà che il giudice pur sempre compete “di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo scrutinio e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cass. civ., sez. II, 12/01/2023, n. 639).

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