Deduzione in Cassazione della violazione dell’art. 2719 cod. civ., in materia di modalità di espresso disconoscimento di conformità della copia fotostatica all’originale

Ricorso per Cassazione

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Deduzione in Cassazione della violazione dell’art. 2719 cod. civ., in materia di modalità di espresso disconoscimento di conformità della copia fotostatica all’originale
Il ricorrente, nel veicolare tale doglianza in cassazione, deve anzitutto – in ciò conformandosi all’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – premurarsi di trascrivere integralmente e testualmente la formulazione dell’eccezione di disconoscimento di cui si contesta l’ortodossia, nel contempo indicando la sede processuale in cui tale eccezione trovasi formulata.
Lo scopo di tale protocollo è ovviamente quello di mettere in condizione la Corte di Cassazione di verificare la sussistenza della violazione dedotta e, dunque, la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Solo una volta assolto tale onere, il ricorrente potrà validamente passare a illustrare come il disconoscimento non sia stato effettuato in maniera puntuale, ovvero mediante una dichiarazione, la quale evidenzi, in modo chiaro ed univoco, sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti distonici di quello prodotto rispetto all’originale.
Non può infatti assurgere a valido disconoscimento quello traducentesi in clausole di stile o in generiche asserzioni: è il caso, classico, in cui l’eccipiente si sia limitato, tout court, a dedurre la non conformità della copia fotostatica all’originale, senza cioè peritarsi di allegare, a conforto, le asserite specifiche diversità intercorrenti tra copia prodotta in giudizio e l’originale da cui la controparte assume essere stata ricavata la copia fotostatica in questione.

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