Deduzione in cassazione di questioni non menzionate nella sentenza impugnata e rispetto del principio di autosufficienza
Costituisce principio ricevuto, in materia di giudizio cassatorio, quello per cui, allorchè il ricorso veicoli e prospetti questioni di cui non vi sia traccia nella sentenza impugnata, il difensore debba, onde non incappare in una pronuncia di inammissibilità della censura: a) allegare l’avvenuta loro pregressa deduzione nel giudizio di merito; b) indicare – in tal guisa conformandosi al principio di autosufficienza – il tempo e la fase della relativa deduzione in sede di merito (c.d. localizzazione esterna) e in quale luogo dello scritto defensionale (pagina, riga) tale questione fosse stata esplicitata (c.d. localizzazione interna) onde dar modo alla Corte di controllare, ex actis, la veridicità di tale asserzione, prima che essa possa procedere allo scrutinio, nel merito, della questione stessa.
I motivi di ricorso, infatti, debbono necessariamente attingere questioni già ricomprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa ai litiganti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non discussi nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018).
Tale necessità non deflette nemmeno dinanzi alla prospettazione di una questione rilevabile d’ufficio (es. difetto di legittimazione; difetto di integrità del contraddittorio) allorchè quest’ultima non possa essere appurata sulla base di una nuda eccezione sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione e corroborata da contestazioni fattuali in precedenza mai sollevate: ciò perché, diversamente, la parte intimata sarebbe costretta a patire il vulnus delle maturate preclusioni processuali.