Deduzione, in cassazione, dell’errata applicazione del criterio interpretativo adottato dal giudice di merito

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Deduzione, in cassazione, dell’errata applicazione del criterio interpretativo adottato dal giudice di merito
Tale doglianza, per essere correttamente veicolata, deve potersi coerenziare nell’allegazione di uno specifico errore nell’applicazione dell’ermeneusi del testo, quale condotta dal giudice di merito.
Così, ad esempio, se ci si lamenta della circostanza che sia stato attribuito al contenuto letterale degli argomenti difensivi svolti nella comparsa di costituzione, il valore di proposizione dell’eccezione d’inadempimento, sarà indispensabile specificare in che modo – ossia in relazione a quale diversa “corretta” applicazione dei criteri ermeneutici”- il contenuto degli argomenti difensivi svolti dalla controparte, risultasse oggettivamente incompatibile con la proposizione della eccezione di inadempimento.
Mette conto soggiungere come la censura rivolta all’errata applicazione del criterio interpretativo adottato dal giudice, richieda la puntuale individuazione del contenuto testuale sul quale sarebbe caduto l’errore interpretativo, seguita dall’analitica indicazione del tipo di errore logico in cui sarebbe incorso il Giudice di merito (avrebbe attribuito un significato lessicale diverso da quello reso da una data parola? Non avrebbe colto la connessione logica-sintattica tra le parti del testo? Avrebbe travisato quella che era l’effettiva volontà della parte correlata al petitum, tale da apparire oggettivamente antitetica alla scelta processuale indicata e/o allo scopo pratico dalla medesima perseguito? cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004; Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 10840 del10/07/2003).
Se la censura de qua venisse formulata in spregio dei cennati canoni contenutistici, sarebbe senz’altro giudicata inammissibile, in quanto si sostanzierebbe in un’affermazione apodittica e nella mera prospettazione, in via oppositiva, di un risultato interpretativo difforme da quello cui è approdato il giudice di merito (v. in argomento, in questo blog, 10.11.2019: “Deduzione (ex art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.) di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ovvero (ex art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.) di vizio di motivazione sulla loro applicazione”.
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