Deduzione in cassazione di erroneo governo del principio di non contestazione
Un ricorso per cassazione, affinchè sia redatto in maniera consentanea ai dettami dell’autosufficienza, non può assolutamente astrarre – allorchè, attraverso esso, ci si dolga dell’erroneo governo, da parte del giudice di merito, del principio di non contestazione – dalla minuziosa trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che, viceversa, si pretende di negare.
Ciò per la ragione, di evidenza immediata, che all’onere di specifica contestazione, gravante sulla parte costituita, fa da contraltare, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.
Plurimi arresti di legittimità depongono monocordemente in tal senso, sedimentando il principio per cui “la non contestazione, con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che la invoca abbia, essa per prima, ottemperato all’onere processuale, a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito a cui la controparte è tenuta a prendere posizione” (Cass. n. 3023/2016); e ciò in quanto “il sistema di preclusioni del processo civile… e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti… suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato e analitico, così che l’altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle, ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse” (Cass. n. 21847/2014).
Le ricadute del principio di autosufficienza sul contenuto del ricorso per cassazione in subjecta censura, comportano che il vizio debba poter essere vagliato sulla base del contenuto dell’atto, senza necessità di rimandi al tenore di atti processuali, che non siano in esso trascritti.
La trascrizione, anche se non può essere pretesa in forma integrale, deve almeno rispettare la misura necessaria a integrare la specificità al motivo, onde consentirne la valutazione senza necessità di procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di quelli di parte: ciò anche quando il vizio veicolato concerna la sussistenza delle condizioni per ritenere che una circostanza sia stata o meno contestata (cfr. Cass. n. 15961/2007, Cass. n. 17253/2009 e Cass. n. 10853/2012).
Quindi, se nel ricorso difettasse la preliminare trascrizione dei passaggi degli atti introduttivi a mezzo dei quali l’attrice ha compiuto le proprie allegazioni e il convenuto ha resistito alla domanda, ossia delle deduzioni e delle contestazioni che hanno concorso alla delimitazione del thema decidendum e del thema probandum (con esclusione da quest’ultimo delle circostanze non contestate dal convenuto), la scrutinanda doglianza sarebbe dichiarata inammissibile.
Analogamente, se nel ricorso non fossero riportate, ad esempio, le affermazioni degli attori ritenute incontestate dalla Corte di appello, né i passi delle proprie difese di primo grado con cui dette affermazioni sarebbero state, per contro, contestate; 2) e senza nemmeno una loro localizzazione, interna ed esterna, – vale a dire l’indicazione degli atti e l’indicazione dei luoghi, all’interno degli atti, in cui tali affermazioni si trovano – onde consentire alla Corte di esaminare le stesse senza dover procedere all’esplorazione dell’intero corpo degli atti del fascicolo di primo grado (cfr. Cass. 28184/20), la pretesa cassatoria, ancora, cadrebbe sotto la mannaia dell’inammissibilità.