L’(asserita) erronea valutazione del materiale istruttorio non integra una violazione o falsa applicazione di norme di legge processuale

Ricorso per Cassazione

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L’(asserita) erronea valutazione del materiale istruttorio non integra una violazione o falsa applicazione di norme di legge processuale
Molto spesso si incappa nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dipenda, o sia comunque asseverata, dall’asserita erronea valutazione del materiale istruttorio, da parte del giudice di merito.
In verità, è corretto ragionare in termini di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui nel ricorso si deduca che il giudice di merito abbia, rispettivamente:
1) posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;
2) disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016).
Occorre infatti tenere sempre presente come, ai fini dell’osservanza della prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non sia indispensabile che il giudice di merito dia conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite, e che passi inoltre in rassegna tutte le tesi portate al suo cospetto.
Egli, infatti, può rettamente limitarsi a fornire una motivazione logica ed adeguata alla decisione assunta, facendo all’uopo emergere prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza delle medesime (Cass. 24434 del 2016).
L’apprezzamento del materiale probatorio costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale esulano dai limiti morfologici del sindacato di legittimità (in motiv.neCass. n. 11176 del 2017).
Entro l’ambito del principio, sancito dall’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (e salvo il caso, beninteso, che esse non abbiano natura di prova legale), il giudice ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo, implicitamente, altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento sarà insindacabile in sede di legittimità, purchè  risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure indirettamente, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017).
Infatti, deve essere ben chiaro come esondi dal giudizio di cassazione, il condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, così come procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione: se così non fosse, si sovrapporrebbe la valutazione delle prove operata dalla corte di legittimità, a quella compiuta dal giudice di merito (Cass. n. 3267 del 2008).

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