Deduzione in cassazione dell’omesso scrutinio di un motivo d’appello
Deduzione in cassazione dell’omesso scrutinio di un motivo d’appello
Allorchè il difensore intenda dolersi della circostanza che il giudice d’appello non abbia esaminato un motivo di gravame, deve prestare attenzione, in sede di stesura del mezzo di ricorso, a che questo non difetti di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.
A tal fine, dovrà assolvere a due oneri:
(a) riportare compiutamente nel ricorso i motivi d’appello che assume non esaminati, in modo da consentire alla Corte di Cassazione di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove”;
(b) evidenziare l’ammissibilità del motivo di gravame che assuma non esaminato, poiché, ovviamente, la Corte non potrebbe cassare con rinvio una decisione d’appello, al solo fine di far dichiarare dal giudice del rinvio l’inammissibilità del motivo di gravame, non esaminato nella pregressa fase di merito (ex plurimis, Cass. civ., n. 17049/2015)
Anche all’interposizione del ricorso per cassazione deve infatti essere sotteso uno specifico interesse, e l’interesse all’impugnazione sussiste soltanto quando l’impugnante possa ricavare una utilità concreta dall’eventuale accoglimento di essa.
Ora, tale interesse deve essere un interesse concreto e giammai un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata: sarà pertanto dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, quel mezzo di ricorso per cassazione con cui si veicoli la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non dispieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo quindi volta, in ultima analisi, all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico: come giustappunto accade nell’ipotesi in cui il ricorso per cassazione denunci il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, d’un motivo d’appello inammissibile (Cass.civ. n. 13373/2008).
Detto altrimenti: l’inammissibilità del motivo di gravame rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che quel motivo non abbia esaminato, poiché difetta d’interesse a dolersi in sede di legittimità, la parte che abbia dedotto in appello una questione rimasta priva di pronuncia, allorquando tale questione, se fosse stata dal giudice presa in esame, sarebbe stata, comunque, dichiarata inammissibile.