Il “fatto” di cui all’art. 360, n. 5. c.p.c.
Il difensore, allora, per correttamente veicolare la doglianza sotto l’egida di tale vizio, dovrà, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, indicare: a) il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso; b) il “dato”, da cui esso risulti esistente); c) il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; d) la sua “decisività”.
Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti della norma in parola, non una “questione” o un “punto”, ma: a) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo; b) un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass., SU, n. 5745 del 2015); c) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); d) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).Di per contro, non costituiranno “fatti”, il cui omesso esame possa integrare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito.
argomentazioni o deduzioni difensive, Il “fatto” di cui all’art. 360 n. 5. c.p.c., dolersi dell’omesso esame di un fatto storico, l’opinione non è un “fatto”, oggetto di discussione processuale, contrapporre una diversa opinione