Deduzione in cassazione dell’erronea individuazione, da parte del giudice d’appello, della regola giuridica in base alla quale accertare, in materia di responsabilità professionale dell’avvocato, la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento.

Ricorso per Cassazione

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Deduzione in cassazione dell’erronea individuazione, da parte del giudice d’appello, della regola giuridica in base alla quale accertare, in materia di responsabilità professionale dell’avvocato, la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento.
Può dirsi principio ricevuto, presso i giudici di legittimità, quello per cui, nelle cause di responsabilità promosse nei confronti dell’avvocato, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito del giudizio, in presenza di condotte omissive del professionista, “allorché si traduca nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sia censurabile in sede di legittimità “sub specie” di vizio di sussunzione delle norme (artt. 1223 e 1227 c.c.; artt. 40 e 41 cod. pen.)che governano l’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del professionista e l’evento di danno lamentato dal cliente” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10320)
Va da sé che l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisca, invece, una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata.
Detto altrimenti: l’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico spetta al giudice di merito (Cass. n. 14358 del 2018), mentre incombe alla Corte di Cassazione, (salvo, beninteso, il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale) il controllo se, nello svolgimento del giudizio di fatto, il giudice di merito abbia o meno rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno.
Infatti, una cosa è la doglianza dell’omesso rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico, altra la doglianza del mancato riconoscimento dell’esistenza di tale nesso, la quale ultima corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di merito, ontologicamente inammissibile nel processo cassatorio.
Non è inutile precisare come anche nell’ipotesi in cui il difensore dovesse denunciare l’erroneo disconoscimento del nesso eziologico, ciò che egli censura è pur sempre il giudizio di fatto.
Quindi, se il giudice di merito avesse negato efficacia eziologica all’omessa proposizione dell’appello, da parte del difensore, poichè il gravame non avrebbe avuto alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, egli ha escluso in nuce, con valutazione di merito (insindacabile in cassazione) l’efficacia eziologica dell’inadempienza lamentata dal cliente.

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