Ambito dei poteri del giudice di rinvio in relazione alle eccezioni sollevate, ma pretermesse, nei precedenti stadi processuali

Ricorso per Cassazione

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Ambito dei poteri del giudice di rinvio in relazione alle eccezioni sollevate, ma pretermesse, nei precedenti stadi processuali
La regola stabilita dall’art. 384 c.p.c. impone al giudice del rinvio di attenersi al principio di diritto e, comunque, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (c.d. principio di intangibilità della sentenza cassatoria).
Ma, ferma restando la soggezione del giudice del rinvio al principio di diritto elaborato dalla remittente sentenza cassatoria, deve essere ben chiaro come egli, nell’ambito della materia devolutagli, operi con i poteri del giudice di appello e, pertanto, riacquisti tutti i poteri di quest’ultimo, ivi compreso quello di decidere, ad esempio, quella questione di prescrizione su cui il precedente giudice d’appello non aveva pronunciato, per aver deciso la causa sulla base di un’altra (assorbente) ragione.
Detto altrimenti: in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati, ovvero non definiti nelle precorse fasi del giudizio, deve invece esaminare “ex novo” il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stadi processuali (Cass. civ. n. 4070/2019).
Quindi, soltanto se, nel primo giudizio d’appello, la Corte territoriale avesse pronunciato sull’eccezione di prescrizione, la parte avrebbe poi dovuto tradurla in un motivo di ricorso per cassazione, mentre laddove avesse deciso la causa sulla base di altri motivi, detta questione poteva (recte: doveva) essere sottaciuta dinanzi la Corte di legittimità.
Infatti, “nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non può trovare ingresso, e perciò non è esaminabile, la questione sulla quale, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averla ritenuta assorbita in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale o preliminare, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura è rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate” (in motiv.ne, Cass. civ, 19 Agosto 2020, n. 17268).
Resta solo da soggiungere come, nel giudizio di rinvio, la questione assorbita debba tuttavia essere riproposta in maniera specifica, non essendo all’uopo sufficiente un mero rinvio alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, se quest’ultima appaia essa stessa generica sul punto, limitandosi ad eccepire la prescrizione del diritto vantato e della conseguente pretesa creditoria.

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