Il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali

Ricorso per Cassazione

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Il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali.  
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste, quando la decisione adottata dal giudice di merito comporti, comunque, una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass. n. 20718/2018).
Ad ogni buon conto, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale, come, ad esempio, quella dell’inammissibilità dell’appello proposto, non potrà mai dar luogo al vizio d’omessa pronunzia.
Il vizio in questione, infatti, è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può ergersi, pertanto, a causa autonoma di nullità della sentenza.
L’omessa pronuncia su questione processuale sollevata dalla parte, può dar adito, al più, ove, beninteso, sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice a detta questione, ad una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c.. (Cfr. Cass. 14276/2017)
E’ appena il caso di soggiungere che il ricorrente (ritornando all’esempio, fatto dianzi, di censura della statuizione, implicita, di ammissibilità di un motivo d’appello, carente, viceversa, del requisito di specificità) dovrà specificare, nel ricorso, non soltanto le ragioni per cui ritiene erronea tale (implicita) statuizione, ma deve anche riportare il contenuto del motivo di gravame sottoposto al vaglio del giudice di secondo grado, nella misura necessaria ad evidenziarne l’asserito difetto di specificità, senza potersi limitare, a tal fine, a rinviare all’atto di appello.
Se non ne riportasse il contenuto, infatti, il motivo sarebbe dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza
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