Quando ricorre un’omessa pronunzia veicolabile come violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c.

Ricorso per Cassazione

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Quando ricorre un’omessa pronunzia veicolabile come violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c.
Occorre anzitutto chiarire come non sia corretto stabilire un’equivalenza tra mancanza di espressa statuizione sul punto specifico e vizio di omessa pronuncia.
Infatti costituisce principio ricevuto, presso la giurisprudenza di legittimità, quello per cui la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico non si traduca, automaticamente, in vizio di omessa pronuncia, allorchè la decisione assunta comporti, comunque, una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.
Così, ad esempio, se si eccepisce l’inammissibilità dell’appello, non insorge vizio di omessa pronunzia se la sentenza valuti, nel merito, i motivi di doglianza del gravame, senza nulla proferire in merito all’eccezione d’inammissibilità.
Ciò per la ragione, di evidenza immediata, che se il giudice d’appello ha deciso di esaminare i motivi, ha implicitamente ritenuto non fondata l’eccezione di inammissibilità.
Ancora, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non sarà sufficiente la carenza di una espressa statuizione del giudice, essendo invece, indispensabile, all’uopo, la totale pretermissione del provvedimento che si appalesa necessario a dirimere la controversia: non sussiste, quindi, omessa pronunzia, quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione.
Ecco, quindi, che quella sentenza di secondo grado, che accerti, ad esempio, l’inammissibilità dell’appello, per l’essere, l’impugnata sentenza di declaratoria di litispendenza, ricorribile solo con regolamento di competenza, contiene un’implicita pronuncia sul motivo di gravame concernente la condanna alle spese: essa deve cioè considerarsi devoluta, al giudice competente a risolvere la questione di competenza.
Giova infine specificare come l’omessa pronuncia debba necessariamente inerire a un capo autonomo di domanda, non già ad un’argomentazione giuridica a sostegno della domanda medesima, la quale argomentazione potrà ben essere negletta dal giudice d’appello, senza con ciò impingere in violazione dell’art. 112 c.p.c.

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