Il  … “non motivo” di ricorso per cassazione

Ricorso per Cassazione

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Il  … “non motivo” di ricorso per cassazione

In termini generali, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo l’impugnante, la decisione sarebbe erronea.

Ne deriva che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo corretto, soltanto laddove i motivi in cui si estrinseca, si traducano in una critica della decisione impugnata.

E le critiche saranno veramente ritenute tali, soltanto se prendono di petto la motivazione che sorregge la sentenza impugnata: il motivo che non corrisponda a tale requisito, dovrà considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

Traslando tali principi al ricorso per Cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

Spesso invece accade che le argomentazioni addotte a supporto dei profili del motivo di doglianza si risolvano, ad esempio, nell’apodittica propugnazione della bontà della valutazione del primo giudice, la cui sentenza sia stata riformata da quella impugnata, senza che, tuttavia, il mezzo di ricorso si faccia carico di confutare la diversa soluzione accolta dalla sentenza impugnata (che, anzi, viene sottaciuta) con l’indicazione del passo che la conterrebbe, e nemmeno deducendosi che, della soluzione data dal primo giudice, essa non si sarebbe fatta carico

Succede anche che il ricorso muova critiche alla sentenza impugnata, senza però peritarsi di richiamare i confliggenti passi della motivazione di quest’ultima, limitandosi ad enunciarne le sole statuizioni: un mezzo di ricorso così confezionato non potrà che essere dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

In buona sostanza, e a costo di cadere nell’ovvio, l’impugnazione deve risolversi in una critica della decisione impugnata che, partendo dal suo tessuto motivazionale, faccia poi dipanare le ragioni di dissenso rispetto agli addentellati della motivazione.

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