Art. 384, comma 2, c.p.c. e (controbilanciata) perdita di un grado di giudizio.

Ricorso per Cassazione

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Art. 384, comma 2, c.p.c. e (controbilanciata) perdita di un grado di giudizio.
L’art. 384 c.p.c., comma 2, attribuisce alla Cassazione il potere di decidere, nel merito, una questione di diritto, qualora quest’ultima non involga nuovi accertamenti di fatto.
E ciò, anche laddove essa, ritualmente prospettata sia in primo, che in secondo grado, sia stata tuttavia pretermessa dai giudici di merito, e senza che, in tale eventualità, si possa congetturare di una limitazione al contraddittorio ed al diritto di difesa.
Si potrebbe obiettare che ciò comporta la perdita, per le parti, di un grado di merito, ma tale obiezione è superata dall’irrefutabile rilievo che la perdita del grado è comunque controbilanciata dalla realizzazione del principio costituzionale di speditezza, di cui all’art. 111 Cost. (Confr. Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n. 348).
Va da sè che tale potere sarà esercitabile soltanto nel caso in cui il giudice del merito abbia correttamente risolto il problema giuridico sottoposto alla sua cognizione.
Nella medesima prospettiva, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 02/02/2017, n. 2731), in un’ipotesi di omessa motivazione su questione di diritto, hanno  statuito che  tale mancanza “…  deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione, anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in punto di fatto”.

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