Riflessi del principio di strumentalità delle forme processuali (art. 156 c.p.c.) sull’onere, imposto al difensore ricorrente, dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

Ricorso per Cassazione

Written by:

Riflessi del principio di strumentalità delle forme processuali (art. 156 c.p.c.) sull’onere, imposto al difensore ricorrente, dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Principio generale del sistema processuale, consacrato nell’art. 156 c.p.c., è quello per cui i requisiti di forma-contenuto degli atti processuali debbano essere letti ed interpretati, in rapporto di stretta strumentalità con lo scopo che essi perseguono.
Quindi, in applicazione di tale principio informatore (correlato a quell’altro principio, di derivazione sovranazionale, secondo cui nell’interpretazione, non solo delle norme processuali, ma anche degli atti processuali, il giudice nazionale ha il dovere di preferire le interpretazioni tali da consentire una pronuncia sul merito, piuttosto che quelle tali da imporre una pronuncia di inammissibilità) l’onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può senz’altro ritenersi soddisfatto: quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti; quanto invece agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3.
Resta, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, n.8033).
L’onere de quo, può ben essere assolto, sempre in armonia col cennato principio generale, anche mediante la riproduzione, nel corpo del ricorso per cassazione, della sola norma contrattuale e/o della sola parte del documento, che siano rilevanti nell’economia delle doglianze veicolate dal mezzo di ricorso.
Ovviamente sarà necessario che il pertinente testo integrale sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e vi sia, nell’elenco, in calce al ricorso, degli atti depositati, la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio: in tal modo la Suprema Corte è posta nella condizione di verificare la correttezza o meno dell’interpretazione offerta dal giudice di merito.

 

 

 

 

tag: principio di strumentalità delle forme processuali , denunzia in cassazione, extrapetizione, causa petendi, Stesura del Ricorso per Cassazione in materia civile a roma, ricorso per cassazione, ricorso per cassazione civile, ricorso per cassazione a roma, ricorso per cassazione termini, processo di legittimità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *