Conseguenze dell’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione. 

Ricorso per Cassazione

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Conseguenze dell’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione. 

Un errore che è dato riscontrare molto di frequente, nella stesura del ricorso per cassazione, è quello della deduzione come violazione di legge, in relazione, quindi, all’art. 360, n. 3, c.p.c., di un errore di carattere processuale (c.d. error in procedendo).
Il caso classico è quello della veicolazione della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, anziché, come dovrebbe invece rettamente avvenire, in relazione all’art.360 c.p.c., n. 4, ovvero n. 5.

Infatti, l’interconnessione tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112, c.p.c., può dare adito a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, senza tuttavia prendere in esame una o più circostanze di fatto sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (ove, beninteso, la circostanza di fatto pretermessa, se valutata, avrebbe comportato una diversa decisione sulla domanda o sull’eccezione: così integrando gli estremi di “fatto decisivo” della controversia (v. in questo blog, 30 ottobre 2019, “ Discrimen fra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”).

Quindi, giammai la violazione dell’art. 112 c.p.c. potrà essere denunciata in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Ma che conseguenze scaturiranno dall’errata intitolazione? Impossibile fornire una risposta univoca.
Diciamo che tutto dipende dalla visione del procedimento propria del magistrato cui sarà assegnato il ricorso: se questi dovesse privilegiare una visione formalistica, allora l’erronea prospettazione sarà causa di inammissibilità del ricorso (Ex permultis, Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2012 n. 7268).
Se, viceversa, il  relatore avesse una visione più “sostanziale”, l’erronea intitolazione ( forma) del motivo di ricorso non osterebbe alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. comma 1.
Ecco allora che, in un’ottica sostanzialistica del processo, il motivo non sarebbe giudicato inammissibile, ove dalla sua dipanazione ( sostanza) emergesse perspicuamente la quidditas del vizio denunciato (Conf. Cass. n. 4036 del 20/02/2014; Cass. civ.. sez. trib., 30/03/2020).
Voglio rammentare come, analogamente, sotto il regime del vecchio n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., contemplante le ipotesi di “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, le testè cennate due differenti visioni del procedimento conducevano a una diversa sorte di quel ricorso che avesse titolato la denuncia come “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione….”
La prima dichiarava, tout court, il motivo inammissibile, sulla base della intrinseca insanabile contraddittorietà, emergente da simile titolazione.
La motivazione, infatti, è, in via alternativa, o omessa o insufficiente, ma non potrà giammai essere, contemporaneamente, l’una e l’altra: questa è stata l’argomentazione che ha consentito alla Corte di Cassazione di falcidiare, sotto la vigenza del vecchio n. 5, svariati ricorsi contenenti tale unico motivo di doglianza.
La corrente sostanziale, invece, non si fermava alla constatazione dell’antinomia logica emergente dal titolo, e (rettamente) considerandola frutto della mera pedissequa riproduzione, da parte del difensore ricorrente, della lettera del predetto n. 5, passava senz’altro allo scrutinio del motivo, comminandone l’inammissibilità, soltanto se anche nell’articolazione del medesimo, il ricorrente avesse continuato a commistionare  omissione e insufficienza di motivazione.
tag: Conseguenze dell’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione, ipotesi di “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, stesura del ricorso per cassazione, veicolazione della violazione

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