Peculiarità della “sommaria esposizione” nel ricorso per cassazione in materia di opposizione agli atti esecutivi

Ricorso per Cassazione

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Peculiarità della “sommaria esposizione” nel ricorso per cassazione in materia di opposizione agli atti esecutivi
Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione, sia pur sommaria, dei pregressi fatti processuali, tale da consentire alla Corte di Cassazione di acquisire contezza, sia del sotteso fatto sostanziale che ha originato la controversia, che del correlato fatto processuale.
La sommaria esposizione supera lo scoglio dell’inammissibilità, soltanto laddove la Corte non sia posta nella necessità di dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, ivi compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U., n. 11653 del 18/05/2006)
Come già sottolineato in questo blog (31 OTTOBRE 2019, “ L’esposizione sommaria dei fatti di causa, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, quale requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione”) deve essere ben chiaro come il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ben lungi dal costituire un vuoto formalismo, sia piuttosto funzionale alla retta intelligenza di significato e portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003).
Orbene, il ricorso per cassazione in materia di opposizione agli atti esecutivi, oltre a quello che può essere definito il substrato fisiologico della “sommaria esposizione” (pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate; eccezioni, difese e deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria; svolgimento della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado; le difese svolte dalle parti in appello; contenuto della sentenza rilevante in relazione al/ai motivo/vi di ricorso) deve peritarsi di indicare il creditore procedente, specificando, altresì, se vi siano o meno creditori intervenuti.
Si consideri, inoltre, come nelle opposizioni agli atti esecutivi il litisconsorzio processuale necessario avvinca tutti i creditori rivestenti la qualità di procedente o di interventore al momento dell’instaurazione dell’opposizione: ecco quindi come l’osservanza del requisito de quo consentirà alla Corte di controllare la regolarità del contraddittorio (Cfr. Cassaz. 12 giugno 2020, n. 11268) e, quindi, se l’esposizione sommaria dovesse  glissare sull’individuazione dei creditori, il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile.

E’ importante notare come, in subiecta materia, l’onere di allegazione si atteggi in modo assorbente anche nell’ipotesi in cui si denunzi un error in procedendo (evenienza, si rammenta, in cui la Corte, divenendo giudice anche del fatto processuale, può direttamente scrutinare gli atti di causa) perchè le risultanze del fascicolo d’ufficio non varrebbero a supplire alle deficienze narrative del ricorso: infatti il dato dei creditori, procedenti e/o intervenuti, non può emergere da esso, essendo attività processuale esulante dall’opposizione, perchè posta in essere nel sotteso processo esecutivo, il cui fascicolo non deve essere obbligatoriamente acquisito da giudice dell’opposizione

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