Possibilità di denunzia in cassazione, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., della violazione, da parte del giudice di merito, del divieto di ultra ed extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c.

Ricorso per Cassazione

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Possibilità di denunzia in cassazione, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., della violazione, da parte del giudice di merito, del divieto di ultra ed extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c.
E’ ben vero che il giudice, in aderenza al principio “iura novit curia” (art. 113, comma 1, c.p.c.) può procedere, di sua iniziativa, a un qualsiasi diverso inquadramento dei fatti nelle astratte ipotesi di legge, perché, cosi facendo, egli non fa altro che esercitare il suo potere di qualificazione della domanda, ma è altrettanto vero che egli non può spingersi, nell’esercizio di tale potere, sino a immutare i fatti prospettati dalle parti.
Infatti, una cosa è l’esercizio di qualificazione giuridica, altra è la modifica officiosa della domanda proposta.
In buona sostanza, resta precluso al giudice di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio.
Segnatamente, è interdetta al giudice la decisione basata, non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 24 luglio 2012, n. 12943).
La giurisprudenza di legittimità, con riguardo sia al giudizio di cassazione, che a quello di merito, risulta monocorde in tal senso: Cass. 12 agosto 2019, n. 21333; Cass. 28 giugno 2018, n. 17015; Cass. 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. 28 luglio 2017, n. 18775.
Ma quand’è che si è effettivamente in presenza di una domanda nuova?
Per rispondere, occorre far riferimento alla “causa petendi”, nel senso che si sarà al cospetto di novità della domanda, allorchè la prospettazione, ex officio, di nuove circostanze, determini il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dalla parte, poiché il giudice, di sua sponte, ha introdotto nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, sottoponendoli al suo esame.
Quindi, il difensore potrà veicolare in cassazione la violazione dell’art. 112 c.p.c., nell’ipotesi in cui il giudice di merito, integrando o sostituendo in tutto o in parte gli elementi della causa petendi, abbia posto a fondamento della sua pronunzia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall’atto e dibattuto in giudizio (Ex plurimis, Cass. 16 luglio 2002, n. 10316).

Così, a titolo d’esempio, ove l’attore avesse agito deducendo l’esistenza di una fideiussione, se il giudice di merito, introducendo, di sua iniziativa, nuovi fatti al proprio esame, qualificasse invece l’azione in termini di domanda fondata su di un contratto autonomo di garanzia, incorrerebbe, indubbiamente, in extrapetizione.

 

 

 

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