L’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente al difetto di specificità e completezza del motivo, quale corollario del principio sancito dall’art. 156 c.p.c., comma 2
Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione costituisce diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e, segnatamente, di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda espressamente, allorquando sia carente dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2).
Orbene, traslando tali principi a un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi standardizzati, quale il ricorso per cassazione, e ponendoli, al contempo, in relazione con la particolare struttura del giudizio di legittimità, ove, salva l’ipotesi (oramai, ahinoi, remota) di discussione in pubblica udienza, non è consentita alcuna attività di allegazione ulteriore (le memorie di cui agli artt. 378, 380-bis o 380-bis-1 c.p.c. sono infatti finalizzate esclusivamente ad argomentare su motivi già introdotti), si perviene alla seguente corollario: il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece accade per l‘atto di appello), deve, sotto pena d’inammissibilità, necessariamente essere specifico, e, quindi, dipanarsi nell’ enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (in motiv.ne, Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 24 aprile 2020, n. 8151)
Cosi, ad esempio, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, occorrerà, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
E, ancora, se col ricorso si veicola il difetto di motivazione della sentenza di appello, per omesso confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, si dovranno allora richiamare i passaggi della sentenza di primo grado ignorati, seguiti (ovviamente) dall’esternazione delle ragioni della loro decisività.