Denuncia in cassazione di non ammissione o omesso esame di prova testimoniale.
Costituisce principio tralaticio (ex permultis, Cass. n. 11457/2007) quello per cui ” la mancata ammissione o omesso esame della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nell’ipotesi in cui la prova non ammessa ovvero non esaminata sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.”.
Ciò perché in tale evenienza si è verificato un difetto assoluto di motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Quindi, se, ad esempio, il giudice circondariale abbia omesso, in toto, di spiegare per quali ragioni i testi indicati e le circostanze sulle quali essi erano stati chiamati a testimoniare, non potessero essere risolutivi in relazione al thema probandum, la sua sentenza potrà essere impugnata per cassazione ai sensi dell’art. 360, n.4. c.p.c., in quanto confliggente con i principi del giusto processo e del diritto alla prova che ne costituisce una delle scansioni necessarie ed ineludibili.
Per fondamentali profili correlati all’argomento, si legga, in questo blog: “ 18 settembre 2019 Rispetto dell’autosufficienza nell’ipotesi in cui si censuri la mancata ammissione della prova testimoniale nella pregressa fase di merito ”, nonchè “26 giugno 2019 Riflessi dell’autosufficienza in materia di prova testimoniale”.
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