Denuncia in cassazione di non ammissione o omesso esame di prova testimoniale.

Ricorso per Cassazione

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Denuncia in cassazione di non ammissione o omesso esame di prova testimoniale.
Costituisce principio tralaticio (ex permultis, Cass. n. 11457/2007) quello per cui  ” la mancata ammissione o omesso esame della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nell’ipotesi in cui la prova non ammessa ovvero non esaminata sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.”.
Ciò perché in tale evenienza si è verificato un difetto assoluto di motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Quindi, se, ad esempio, il giudice circondariale abbia omesso, in toto, di spiegare per quali ragioni i testi indicati e le circostanze sulle quali essi erano stati chiamati a testimoniare, non potessero essere risolutivi in relazione al thema probandum, la sua sentenza potrà essere impugnata per cassazione ai sensi dell’art. 360, n.4. c.p.c., in quanto confliggente con i principi del giusto processo e del diritto alla prova che ne costituisce una delle scansioni necessarie ed ineludibili.

 

 

 

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