Mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge asseritamente violate dal giudice di merito.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, prevalendo, sul dato della formale indicazione delle norme violate e del vizio dedotto, il contenuto sostanziale del ricorso
La configurazione formale della rubrica del motivo, infatti, non riveste natura vincolante, costituendo solo l’esposizione delle ragioni della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura.
Corollario di ciò è che l’indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, delle norme asseritamente violate, non si erge a requisito autonomo, in punto di ammissibilità del ricorso per cassazione: essa, più semplicemente, è elemento richiesto al precipuo fine di chiarire il contenuto delle censure e di identificare i limiti della impugnazione.
Quindi, e tirando le fila di quanto dianzi esplicitato, la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del ricorso, ove gli argomenti addotti, globalmente apprezzati, consentano di individuare le norme o i principi di diritto violati, rendendo così possibile la delimitazione dell’ambito della controversia (Conf., Cass. 07/05/2018, n.10862, sulla scia, peraltro, di sez. UU 24/07/2013, n. 17931).
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