La posizione del controricorrente nell’ipotesi di omesso deposito del ricorso notificatogli
Nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati dalla norma contenuta nell’art. 369 c.p.c., la parte cui sia stato notificato il ricorso ha la possibilità di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo, al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso stesso, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c..
La declaratoria d’improcedibilità del ricorso, cui da adito l’iniziativa del controricorrente, trova una duplice giustificazione: 1) condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; 2) precludere al ricorrente la possibilità di riproporre il ricorso medesimo, ove, beninteso, non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.
Il controricorrente, tuttavia, deve osservare l’accortezza di depositare il ricorso notificatogli: infatti «qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che l’intimato alleghi copia del ricorso a lui notificato atto» (Cass. n. 4917/20).
In buona sostanza, in difetto di tale deposito, è negata al controricorrente la legittimazione a richiedere una pronuncia su di un’impugnazione in merito a cui non ha dato alla Corte la possibilità di assodarne l’effettiva instaurazione.