L’onere di indicazione ed allegazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L’onere di indicazione ed allegazione, delineato nell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., comporta che, nel caso in cui il ricorso si fondi su documenti, il difensore ha l’onere di ivi “indicarli in modo specifico”, a pena di inammissibilità.
Orbene, l’indicazione risponderà al criterio di specificità, evitando l’inammissibilità, soltanto se il difensore:
(a) ne abbia trascritto il contenuto, oppure lo abbia riassunto in modo esaustivo (e l’esaustività la si ragguaglia all’economia del pertinente mezzo di ricorso, nel senso che è sufficiente, e consigliabile, trascrivere solo quella parte del documento rilevante in relazione alle doglianze veicolate);
(b) abbia indicato in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) abbia indicato a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.
(in argomento, v. anche, in questo blog, 26 NOVEMBRE 2019, “Principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione”; 30 AGOSTO 2019 “Quando è inammissibile il motivo per l’omessa specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documenti sui cui esso alligna”).