Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa.
Le locuzioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata.
Orbene, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, la quale ultima si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.
La linea di confine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnata dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).
Quindi, se il ricorso indica, nella rubrica del motivo, la denunzia di violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, ma poi, nello svolgimento del motivo medesimo, prende di petto, esclusivamente, la valutazione delle risultanze di causa compiuta dal giudice di merito, esso sarà dichiarato inammissibile, in quanto le deduzioni, ivi articolate, non hanno attinenza alcuna con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate nell’intestazione del mezzo di ricorso.