Erronea individuazione della norma asseritamente violata dalla corte territoriale
L’erronea individuazione della norma asseritamente violata dalla corte territoriale non comporta, automaticamente, l’inammissibilità del mezzo di ricorso.
Infatti, ove il difensore, nel prospettare l’errore che assume essere stato commesso dalla Corte d’appello, indichi una norma diversa da quella effettivamente violata, la Corte, in virtù del principio jura novit curia, può individuare ex officio la norma che, sempre secondo la prospettazione contenuta nel motivo di ricorso, governa la fattispecie oggetto di scrutinio.
Si supponga, ad esempio, che nel ricorso si denunzi, in materia di risarcimento del danno aquiliano, la violazione dell’art. 1224 c.c. (disciplinante gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, cioè quelle che al momento in cui sorgono sono già determinate in denaro, o determinabili con un mero calcolo matematico, senza bisogno di alcuna aestimatio da parte del giudice), rimproverando alla corte di merito di non aver ricompreso nell’importo liquidato a titolo risarcitorio, oltre alla perdita subìta, anche il mancato guadagno (c.d. principio di integralità od indifferenza del risarcimento).
Orbene, la Corte di Cassazione ben può scrutinare il motivo de quo in riferimento alla norma in concreto applicabile a tale fattispecie, ovvero quella contenuta nell’art. 1223 Cod. Civ., disciplinante il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, che, costituendo un’obbligazione di valore (ossia un’obbligazione il cui contenuto è determinato con riferimento ad un qualcosa che deve essere misurato, richiede, da parte del giudice, l’operazione di liquidazione (aestimatio).