Al “fatto decisivo” di cui all’art. 360, 1°co., n. 5 c.p.c., non può essere sottesa una congerie di materiali di causa
Non sussiste, neppure in astratto, il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” quando ciò che si imputa al giudice di merito è, in buona sostanza, un’errata ricognizione e/o maldestro apprezzamento, del materiale probatorio.
Ciò è quanto emerge, in motivazione, da Cassaz., sez. III Civ., ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1169.
Sono quindi inevitabilmente destinate a frangersi contro l’inammissibilità quelle censure, le quali evochino una moltitudine di fatti e circostanze, lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello, ma che, in realtà, sollecitano, surrettiziamente, un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di Cassazione, chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il variegato insieme dei materiali di causa.