Al “fatto decisivo” di cui all’art. 360, 1°co., n. 5 c.p.c., non può essere sottesa una congerie di materiali di causa

Ricorso per Cassazione

Written by:

Al “fatto decisivo” di cui all’art. 360, 1°co., n. 5 c.p.c., non può essere sottesa una congerie di materiali di causa
Non sussiste, neppure in astratto, il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” quando ciò che si imputa al giudice di merito è, in buona sostanza, un’errata ricognizione e/o maldestro apprezzamento, del materiale probatorio.
Ciò è quanto emerge, in motivazione, da Cassaz., sez. III Civ., ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1169.

Sono quindi inevitabilmente destinate a frangersi contro l’inammissibilità quelle censure, le quali evochino una moltitudine di fatti e circostanze, lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello, ma che, in realtà, sollecitano, surrettiziamente, un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di Cassazione, chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il variegato  insieme dei materiali di causa.

 

 

 

 

tag: Stesura del Ricorso per Cassazione in materia civile a roma, ricorso per cassazione, ricorso per cassazione civile, ricorso per cassazione a roma, ricorso per cassazione termini, processo di legittimità, doppia conforme ostativa, omesso esame di fatto storico decisivo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *