Quando si è effettivamente in presenza di “doppia conforme” ostativa, ex art .348 ter, u.c., c.p.c., allo strumento di ricorso di omesso esame di fatto storico decisivo.
La disposizione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., in base alla quale non sono impugnabili, per omesso esame di fatti storici, le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”) presuppone che nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni” (cfr. art. 348 ter cit., comma 4): ciò che non avviene quando: a) l’informazione probatoria sia del tutto mancata; b) ovvero sia stata travisata
Infatti, ove l’informazione probatoria sia stata affatto assente, il sindacato di omesso esame di un fatto controverso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si estende ai profili relativi al governo del diritto alla prova circa il fatto storico medesimo: motivo per cui il vizio di omesso esame di un fatto controverso può ben ricorrere quando, da un lato, venga addossato a una parte un onere probatorio e, d’altro, le venga preclusa la possibilità di assolvervi, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse.
Ma il mezzo di ricorso de quo risulterà parimenti ammissibile anche nell’ipotesi di travisamento del materiale probatorio, in quanto il travisamento della prova implica, non già una valutazione dei fatti, bensì una constatazione che l’informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è palesemente contraddetta da uno specifico atto processuale, così escludendo che si verta in ipotesi di “doppia conforme”, quanto all’accertamento dei fatti.