Memorie ex art. 378 c.p.c.
Le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. non possono essere utilizzate per ovviare a una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, e, in particolare, per sanare vizi di indeterminatezza dei motivi, integrandone il contenuto.
Ciò perchè esse sono esclusivamente deputate a meramente illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici di quei motivi che siano stati già debitamente enunziati nel ricorso, e non già a integrare quelli originariamente inammissibili (in motiv.ne, Cass. civ. sez. un., 30/10/2019, n.27843).
Resta da soggiungere come identiche notazioni valgano, ovviamente, attesa l’eadem ratio, sia per le memorie di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., che per quelle contemplate dall’art. 380 bis. 1, c.p.c.
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