Quando il giudizio di rinvio è … “hortus absque terminis”.
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione per “error in procedendo”, il giudice di rinvio continuerà ad operare nella veste precedente, ossia in quella di giudice d’appello (o di giudice in unico grado di merito, se è stata annullata una sentenza non soggetta ad appello), con tutti i poteri connaturati a tale funzione.
Ne consegue che la sua decisione avrà carattere sostitutivo di quella di primo grado, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di rinvio c.d. prosecutorio ( su cui, v., in questo blog, “Il giudizio di rinvio quale “hortus conclusus”) in cui deve invece uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte e quindi governare il giudizio sotto l’egida del principio di assoluta intangibilità della rescindente sentenza cassatoria remittente.