Principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione.
In virtù del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione, ex art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve anche peritarsi di indicare quegli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione.
Tale onere non recede nemmeno nell’ipotesi in cui il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali: in tale ipotesi, infatti, egli sarà tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali (propri o della controparte).
La prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, lungi dall’essere ispirata a vuoto formalismo, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione, per il giudice di legittimità, di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente.
Tale essendo la ratio della norma, è agevole comprendere come non possa all’uopo ritenersi sufficiente il mero richiamo di atti e documenti posti a sostegno del ricorso nella parte discorsiva che precede la formulazione dei motivi, ma debba essere specificato in quale sede processuale, nel corso delle pregresse fasi di merito, il documento risulti essere stato prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso, a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4.
Ne consegue che, qualora il documento sia stato depositato nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può sì esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo (espressamente menzionata), ma ciò solo a patto che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (c.d. localizzazione).
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