Modalità di denuncia,  in cassazione, dell’omesso esame di una questione concernente l’interpretazione del contratto.

Ricorso per Cassazione

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Modalità di denuncia,  in cassazione, dell’omesso esame di una questione concernente l’interpretazione del contratto.
Il difensore che intenda veicolare in cassazione la doglianza di omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non potrà utilizzare il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto tale questione non integra gli estremi del “fatto decisivo” del giudizio.
Infatti, la nozione di “fatto decisivo” ricomprende esclusivamente gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (ex multis, Sez. 2, Ord. n. 20718 del 2018).
La scrutinata censura dovrà quindi essere più correttamente svolta nel senso della violazione di legge (recte: violazione dei canoni legali di interpretazione delle clausole contrattuali, ex artt. 1362 e ss. cod. civ.).
Ciò assodato, è utile  soggiungere come, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non possa investire il risultato interpretativo in sè (il quale rientra nel campo gravitazionale dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito), ma afferisce unicamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.
Il ricorrente dovrà, in particolare, indicare, in modo specifico, i criteri ermeneutici in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, dato che, a tal fine, non è sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante ( v. anche, in questo blog, 10 NOVEMBRE 2019 “Deduzione (ex art. 360, 1° co. , n. 3  c.p.c.) di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ovvero (ex art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.) di vizio di motivazione sulla loro applicazione”)
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