Deduzione (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) di falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. nei confronti della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità del motivo.
Deve essere ben chiaro che, anche là dove vengano denunciati, con il ricorso per cassazione, “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta comunque preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto (v., in questo blog, 31 AGOSTO 2019, “Deduzione di errores in procedendo e autosufficienza”)
Ciò comporta che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo: dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.
In applicazione di questo principio, il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato inammissibile, per difetto di specificità, un motivo di appello, soggiace all’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la specifictà, senza cioè limitarsi a rinviare all’atto medesimo (in motiv.ne, Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, n. 24528)
Quindi, il difensore, onde evitare l’inammissibilità, per violazione dell’ art. 366 n. 6 c.p.c., del motivo di ricorso de quo, dovrà peritarsi, nell’illustrazione del medesimo, di: 1) riprodurre il contenuto dell’atto di appello, per evidenziare che esso rispettasse la specificità; 2) riprodurre, con rinvio all’atto ed indicazione della parte di esso riprodotta indirettamente, la sentenza di primo grado riguardo alla quale era stato svolto l’appello.
Infatti, se si sostiene che l’appello fosse specifico, e dato che esso era rivolto a criticare la sentenza impugnata di primo grado, è evidente che, per apprezzarne la specificità (concetto nel quale è immanente pure la pertinenza con la motivazione della sentenza impugnata), il difensore dovrà anche farsi carico della motivazione della sentenza appellata.