Sindacabilità, in cassazione, della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.

Ricorso per Cassazione

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Sindacabilità, in cassazione, della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
La ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in cassazione soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili: resta pertanto esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorietà della stessa (ex permultis, in motivazione, Cassazione civile sez. III, 26/09/2016, n.18772).
Quindi, se la sentenza impugnata palesa una sia pur sintetica, ma pienamente intelligibile, motivazione in ordine ai fatti da essa ritenuti rilevanti e valorizzati a sostegno dell’espresso suo convincimento, una siffatta carente valutazione non basterà comunque a integrare il vizio di “omesso esame” di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con conseguente pronuncia di inammissibilità del mezzo di ricorso.  ( V. anche, in questo blog, per un attinente profilo: 9 OTTOBRE 2019 “ Sindacabilità, in cassazione, della sussunzione della fattispecie concreta sotto l’astratto (e sia pure) indeterminato paradigma legislativo”)

 

 

 

 

 

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