Ai fini dell’individuazione dell’ambito di azione del giudizio di rinvio, occorre ricostruire l’effettivo contenuto della sentenza rescindente.

Ricorso per Cassazione

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Ai fini dell’individuazione dell’ambito di azione del giudizio di rinvio, occorre ricostruire l’effettivo contenuto della sentenza rescindente.  

I limiti del potere del giudice di rinvio si differenziano a seconda che il ricorso per cassazione sia stato accolto per motivi di diritto stricto sensu, ovvero per vizio motivazionale, o, anche, per vizio motivazionale cumulato a vizi di diritto: nel primo caso, il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto dettato dalla sentenza di cassazione, essendogli precluso di accertare e valutare i fatti acquisiti al processo; nel secondo caso, ovvero quando la cassazione con rinvio è stata pronunciata per vizio di motivazione, eventualmente insieme a vizio di diritto,  “il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata” (Cass. civ. 2 febbraio 2018 n. 2652).
La modulazione del potere del giudice di rinvio non può che rapportarsi al concreto contenuto della sentenza di cassazione, non potendo incidere la mera formale presenza, nella censura accolta, oltre a violazione di legge, anche di denuncia di vizio motivazionale, qualora, in effetti, la cassazione presupponga la sussistenza di fatti pacifici.
Si è pertanto precisato che la sentenza di cassazione con rinvio prosecutorio, enunciante un principio di diritto, genera efficacia preclusiva sui fatti che di tale principio costituiscono presupposto come fatti pacifici o comunque già accertati: quindi al giudice di rinvio sarà interdetto prendere in considerazione nuovi fatti da apprezzare in concorso con quelli già dimostrati (Cass. sez. 2, 26 settembre 2018 n. 22989).

Infatti, il meritorio principio dell’economia processuale – insito nel valore costituzionale della ragionevole durata del processo – porta il giudizio di rinvio ad essere il più possibile “chiuso” ( v., in questo blog, 30 Settembre 2019, Il giudizio di rinvio quale “hortus conclusus”) così da non ripetere quel che è già stato correttamente compiuto e che, stabilizzato dalla sentenza rescindente, merita equiparazione al giudicato (cfr., da ultimo, Cass. sez. L, ord. 5 marzo 2019 n. 6344).

Tale vincolo involge anche i risvolti fattuali, qualora questi siano insiti e inscindibili dal decisum di diritto che si giunge a porre in essere (così, da ultimo, Cass. sez. 1, ord. 29 marzo 2019 n. 8971 afferma la vincolatività, per il giudice di rinvio, della natura decisiva dei fatti che è stata riconosciuta in accoglimento del motivo denunciante vizio motivazionale).

In buona sostanza: per identificare l’ambito entro cui è “recintato” il giudizio di rinvio, non è dato di prescindere dalla ricostruzione dell’effettivo contenuto della sentenza rescindente, per la quale operazione ermeneutica la Cassazione, è bene rammentarlo, è anche giudice del fatto processuale.

 

 

 

 

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