Deducibilità ex art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.) del vizio di omessa pronuncia.

Ricorso per Cassazione

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Deducibilità ex art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.) del vizio di omessa pronuncia.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, integrante,  ex art. 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato, sussiste soltanto laddove vi sia omissione di una qualsiasi decisione su di un capo di domanda.

Capo di domanda deve intendersi ogni richiesta delle parti volta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge, che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. civ.. Sez. 6, 27/11/2017, n. 28308).
In buona sostanza, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito ( v., in questo blog, 14 luglio 2019, “ll vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali”) e non sussiste quando la decisione adottata, pur difettando di pronunzia su di un punto specifico, comporti, comunque, una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (così, ad esempio, l’eccezione di inammissibilità dell’appello è implicitamente rigettata dalla sentenza che valuti, nel merito, i motivi posti a fondamento del gravame).

 

 

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