“Doppia conforme” e censurabiità dell’errore di fatto sotteso all’asserita violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c.

Ricorso per Cassazione

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“Doppia conforme” e censurabiità dell’errore di fatto sotteso all’asserita violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c.   

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell’art. 116 c.p.c., così come dell’art. 115 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), salva l’inammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.
Quindi, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
In contigua e complementare prospettiva, la violazione dell’art. 116 c.p.c. – quale norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime,

 

 

 

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