Deduzione (ex art. 360, 1° co. , n. 3 c.p.c.) di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ovvero (ex art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.) di vizio di motivazione sulla loro applicazione.

Ricorso per Cassazione

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Deduzione (ex art. 360, 1° co. , n. 3  c.p.c.) di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ovvero (ex art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.) di vizio di motivazione sulla loro applicazione.   

Il difensore che censuri il significato attribuito dal giudice di merito alle formali parole usate dalla parte, deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, ovvero il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione (cfr. Cass. n. 16057/2016).
Il difensore deve quindi indicare quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, nell’espletamento di tale accertamento, dalla Corte territoriale: se egli, invece, si limitasse a  perorare una propria personale lettura, offrirebbe inevitabilmente  il destro a una pronuncia di inammissibilità del ricorso, poiché il sindacato di legittimità non può giammai investire il risultato interpretativo in sè, il quale appartiene all’ambito dei giudizi di fatto, ontologicamente riservati al giudice di merito.

 

 

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