Censura di violazione di legge sopravvenuta retroattiva.

Ricorso per Cassazione

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Censura di violazione di legge sopravvenuta retroattiva.   

La censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove siano retroattive.
E’ quanto acclarato dalle Sezioni Unite, le quali hanno specificato come, in tema di ricorso per cassazione, lo strumento di cui all’art. 360, n. 3, comma 1, c.p.c. possa anche concernere disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che esso non sottende necessariamente un errore del giudice di merito: infatti, il giudizio di cassazione ha ad oggetto, non l’operato del giudice, bensì la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21691).
Mette conto tuttavia specificare come, da un lato, lo ius superveniens si applichi a condizione che il ricorrente per cassazione ne abbia fatta esplicita richiesta, mentre, dall’altro, il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontri il limite del giudicato (con la precisazione che, ovviamente, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente).
Quanto al rilievo da attribuire allo ius superveniens in caso di cassazione con rinvio, è giocoforza ritenere che l’efficacia vincolante delle sentenze di cassazione con rinvio (c.d. intangibilità della sentenza di cassazione) presupponga il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato pronunciato il principio di diritto, il quale, pertanto, viene meno allorché quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveninens.
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