Come censurare la statuizione di rigetto della domanda per asserita “genericità e inidoneità” delle allegazioni dedotte a suo sostegno.
Ove la sentenza di merito abbia rigettato la domanda, per genericità e inidoneità delle allegazioni addotte a sostegno della medesima, il ricorrente potrebbe impugnare in cassazione tale statuizione di rigetto, deducendo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che tali fatti siano stati viceversa affermati con modalità sufficientemente specifiche e che la loro omessa considerazione ha avuto l’effetto di impedire, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto, idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata, con conseguente approdo a un diverso giudizio.
Nell’ipotesi in cui, invece, uno o più dei fatti de quibus integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta, allora la loro omessa considerazione ben potrebbe essere veicolata ex art. 360, n. 3, c.p.c., ossia per violazione della norma sostanziale.
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