Formalità riconnesse alla notificazione del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c.

Ricorso per Cassazione

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Formalità riconnesse alla notificazione del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c.         

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale  ex art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Orbene, l’avviso non allegato al ricorso, e nemmeno depositato successivamente, può però essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis c.p.c., anche se ( importante sottolinearlo) non notificato mediante elenco alle altre parti  ex art. 372, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che ove: 1) non venga prodotto l’avviso di ricevimento, 2) non vi sia stata alcuna attività difensiva da parte dell’intimato; 3) non vi sia stata alcuna richiesta motivata di rimessione in termini (ad .es documentando di essersi tempestivamente attivati, richiedendo all’ufficio postale l’emissione di un duplicato dell’avviso di ricevimento mai pervenuto) il ricorso per cassazione sarà dichiarato inammissibile, in quanto, oltre a non essere consentita la concessione di un termine per il deposito, non ricorrono neppure i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (cfr., ex permultis, Cass. civ., 18 ottobre 2019, n. 26646).
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