Dimostrazione del rispetto del “termine breve”, nell’ipotesi di ricorso per cassazione di sentenza notificata.

Ricorso per Cassazione

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Dimostrazione del rispetto del “termine breve”, nell’ipotesi di ricorso per  cassazione di sentenza notificata.    

La previsione di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., dell’onere di deposito, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1, della copia della decisione impugnata con la relata di notifica, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Cassazione, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione che, avvenuta la notifica della sentenza, è esercitabile solo con l’osservanza del c.d. termine breve.
Qualora il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica, il ricorso per cassazione sarà dichiarato improcedibile.
Ovviamente, pur in difetto di produzione di copia della sentenza impugnata munita di relata, il ricorso deve ritenersi ugualmente procedibile ove, alternativamente:
1) risulti, dal ricorso, che la sua notificazione si sia perfezionata entro il 60esimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, dato che il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso assicura comunque l’obiettivo di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
2) il ricorrente produca, separatamente, una copia munita di relata, osservando le formalità  di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.
3)  il controriccorente abbia depositato copia notificata della sentenza (Cass. civ. 22/07/2019, n. 19695; Contra: Cass. civ., 15 ottobre 2019, n. 25939; Cass. civ., 10/12/2010, n. 25070)
Quindi, se difetta la prova della notifica della sentenza; se non viene superata la c.d. prova di resistenza (notificazione del ricorso entro gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza); se il controricorrente non ha depositato copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione, da cui possa evincersi la tempestività del ricorso (tuttavia alcuni arresti – peccando di eccessivo formalismo – considerano irrilevante, ai fini della prova della tempestività, la produzione del controricorrente); se non vi è produzione separata ex art 372 c.p.c., il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Ovviamente, nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia sta notificata a mezzo pec, il ricorrente dovrà depositare, oltre alla sentenza, anche le copie analogiche dei messaggi  di spedizione e ricezione, munite di attestazione di conformità.
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