Vizio di omessa pronunzia e statuizione implicita di rigetto.

Ricorso per Cassazione

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Vizio di omessa pronunzia e statuizione implicita di rigetto.   

Affinchè possa essere correttamente veicolato (attraverso il n. 4 dell’art. 360 c.p.c.) il vizio di omessa pronuncia, non è all’uopo sufficiente il difetto di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.
Orbene, non sussiste omessa pronuncia, quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa fatta valere dalla parte, anche qualora manchi, in proposito, una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi, in tal caso, una statuizione implicita di rigetto.
Così, ad esempio, se si eccepisce l’inammissibilità dell’appello e questo viene viceversa scrutinato e deciso nel merito, senza che nella relativa sentenza si faccia menzione alcuna della dedotta inammissibilità, si è in presenza, non tanto di un’omessa pronunzia, quanto, piuttosto, di un’implicita statuizione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità, ostativa alla deduzione in cassazione della doglianza di omessa statuizione.

 

 

 

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