Come si atteggia, nel processo tributario di cassazione, l’onere, a carico del difensore ricorrente, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda.   

Ricorso per Cassazione

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Come si atteggia, nel processo tributario di cassazione, l’onere, a carico del difensore ricorrente, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda.   

Nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria – del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. – deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.
Quindi, il difensore è bensì esentato dalla produzione dei documenti, ma non anche dall’obbligo di fornire alla Corte di Cassazione ogni dato utile ad individuare il momento processuale della relativa produzione nei gradi precedenti, onde consentirle di verificare la loro pregressa acquisizione (ove negata dalla sentenza impugnata).
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