Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare specificamente la motivazione della decisione impugnata che intende sottoporre a critica, correlandosi ad essa.
Ai fini di una esaustiva critica della decisione impugnata, il motivo di ricorso per cassazione deve individuare specificamente la motivazione della decisione impugnata che intende sottoporre a critica, correlandosi ad essa
Costituisce infatti principio ricevuto quello per cui il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea.
Ciò comporta che, per denunciare un errore, bisogna (ovviamente) identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, donde l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo, soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata.
Orbene, le ragioni di dissenso, per essere enunciate come tali, debbono concretamente prendere di petto le motivazioni che sorreggono la decisone avversata, non potendone prescindere.
Quindi, e traslando tale principio alla stesura del ricorso per cassazione, il motivo di ricorso che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, sarà inevitabilmente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
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