Censurabilità dell’errore di diritto o del vizio di ragionamento nell’interpretazione di clausola contrattuale.

Ricorso per Cassazione

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Censurabilità dell’errore di diritto o del vizio di ragionamento nell’interpretazione di  clausola contrattuale.  

Il difensore che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che, in concreto, assuma violati: segnatamente, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato.
Ciò perchè le censure non possono tradursi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, la quale ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione, poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in cassazione del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (principio che, già affermato Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, recentissimamente è stato ribadito, in motiv.ne, da Cass., sez. II Civ., 1 ottobre 2019, n. 24475)
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