Deduzione della falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quanto appellatum”.
Costituisce principio sedimentato, in sede di legittimità, quello per cui l’esercizio del potere di accesso diretto agli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione, nell’ipotesi in cui sia denunciato un error in procedendo, non possa prescindere dall’ammissibilità del motivo, sotto il profilo della sua autosufficienza.
Ne consegue che, se si denuncia la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quanto appellatum” (da veicolare come violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. ) è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso medesimo siano riportati, nei loro esatti termini (quindi: non genericamente, ovvero per riassunto del loro contenuto) quei passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, nonchè quelli dell’atto di appello con cui le censure ritenute pretermesse sono state formulate.
Quindi, se il motivo fosse congegnato con scostamento dalle testè indicate coordinate di redazione, esso incorrerebbe in inammissibilità, per carenza di autosufficienza (in motiv.ne, Cass. civ. sez. trib., 11/09/2019, n.22684).
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