Notificazione del ricorso non andata a buon fine per trasferimento del destinatario: notifica nulla o inesistente?
Nella sentenza della Corte di Cassazione, 12 settembre 2019, n. 22736, è dato leggere “ che la notifica in esame, sostanzialmente omessa nei confronti del destinatario, non poteva essere sanata: è stato infatti chiarito, in ipotesi assimilabili a quella in esame “che la notifica non andata a buon fine per trasferimento del destinatario non è soltanto nulla, ma inesistente”, con la conseguenza della decadenza dall’impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo“
Tale enunciato non può essere condiviso, perché eccessivamente “tranchant”, specie considerandosi la gravità delle conseguenze riconnesse alla distinzione tra nullità e inesistenza: infatti la notifica inesistente, a differenza di quella affetta da nullità, non può essere rinnovata e nemmeno sanata (per conseguimento dello scopo) dalla costituzione dell’interessato.
Orbene, in argomento si deve invece più correttamente sostenere che ” La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità” (Cassazione civile sez. II, 13/06/2019, n.15954; cfr. anche Cass. n. 16759/2011, Cass. n. 9083/2015)
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