La non rilevabilità della nullità di un atto che ha comunque raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.) è riferibile esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori: riflessi in sede di procedimento di cassazione.
Il ricorrente soggiace all’onere, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, di depositare l’originale del ricorso, entro il termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto.
La verifica dell’assolvimento del tempestivo deposito è compiuta dalla Cassazione preliminarmente, rispetto all’esame di ogni altra questione.
Tale onere a carico del ricorrente non è ispirato a vuoto formalismo, trovando, al contrario, la sua ratio, nella necessità di consentire alla Corte di verificare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, sia sotto il profilo della sua tempestività che sotto il profilo dell’esistenza di una valida procura speciale.
Si è in presenza di una finalità, di carattere pubblicistico, non disponibile dalle parti: ne consegue che la improcedibilità non può essere superata in ragione della condotta della parte intimata, che si sia costituita con controricorso senza nulla eccepire, essendo, detta improcedibilità, rilevabile d’ufficio.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti reiteratamente statuito che l’improcedibilità de qua è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto che ha comunque raggiunto il suo scopo, si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni.
Giova soggiungere che il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell’originale notificato, non ne comporta l’improcedibilità, a condizione che l’originale notificato sia depositato separatamente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, ex art. 369 c.p.c., non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità che difettava al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (In motiv.ne , Cass. civ., 4/9/2019, n. 22092)
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